Trento,  9  novembre 2009   
            Disegno di legge 
            "Modificazioni della legge urbanistica provinciale e della legge provinciale  sulle foreste e sulla protezione della naturA" 
             
            
            RELAZIONE 
            Alcune leggi provinciali approvate nell’ultima parte della  XIII legislatura – in particolare il nuovo PUP e la legge urbanistica, ma anche  le nuove norme in materia di governo del territorio montano e forestale – hanno  profondamente innovato il quadro normativo della Provincia orientandolo verso  indirizzi di chiara sostenibilità, di rispetto ambientale, di risparmio  energetico e tutela del clima. 
             Nonostante i molteplici aspetti positivi ravvisabili in  seguito alla loro entrata in vigore, si sono manifestati negli ultimi tempi  alcuni casi che hanno messo in luce l’opportunità di rendere ancor più chiari e  definiti gli obiettivi di salvaguardia del territorio, delle aree più delicate,  della salute delle persone.  
                          Obiettivo del presente disegno di legge è quello di far  emergere alcuni di questi limiti al fine di proporre, per talune fattispecie  che si sono già presentate e che potrebbero ripetersi, adeguate risposte  legislative. Questa proposta vuole anche avviare un dibattito, per provocare  attenzione della collettività e della politica attorno a temi ben definiti. 
                          Gli articoli contenuti nel disegno di legge hanno dunque un  comune denominatore: l’ulteriore rispetto del territorio. Non vi è, peraltro,  una linea di continuità tra un articolo e l’altro, poiché ciascuno tratta  singolarmente uno o più temi differenti.  
                          Di seguito si offre una sommaria illustrazione delle tematiche  che si sono volute affrontare. 
                          L’articolo 1 prevede vincoli urbanistici per evitare, in  seguito alle scelte governative in materia di energia, la costruzione sul  territorio provinciale di centrali nucleari, di manufatti funzionali  all’esercizio della loro attività, di luoghi destinati allo stoccaggio di  materiale radiattivo, comprese le scorie. E’ fatta salva l’attività di ricerca  o quella in campo sanitario. 
                          L’articolo 2 interviene su diversi argomenti. Innanzitutto  la necessità di individuare per ciascun edificio (od in prossimità) le aree  dove collocare i contenitori per il biocompostaggio domestico o dove poter  realizzare piccoli orti o giardini a beneficio dei residenti. L’orto ha infatti  un importante ruolo ecologico, paesaggistico, socio-culturale e, soprattutto in  tempi di crisi, anche economico. Col compostaggio domestico si riduce la  quantità di componente organica da conferire ai centri di raccolta e  trasformazione, si risolverebbero dunque a monte casi come Campiello di Levico  o Predera di Lasino, o comunque si ridurrebbe la loro portata, poiché  basterebbero pochi piccoli centri di raccolta (o forse uno solo, per tutto il  Trentino) per gestire il problema. Altro argomento: in caso di approvazione di  nuovo Prg il Comune deve avere esaurito il 90% delle aree edificabili;  deve aver quantificato i volumi inutilizzati  in centro storico e per ogni metro cubo di nuova edificazione deve recuperare 2  metri cubi in centro storico;  fino al  completo recupero dei centri storici non è possibile concedere nuova  edificazione se non in percentuali bassissime ed a fronte di esigenze  documentabili; l’edilizia pubblica può essere realizzata solo nei centri  storici o solo recuperando aree già occupate e inutilizzate o dismesse, idem  per l’edilizia industriale/artigianale/commerciale. 
                          Qualcuno potrà pensare ad una “opzione zero”, obiettivo che  potrebbe essere perseguibile in una fase successiva, ma in realtà la proposta  qui formulata non dispone esattamente questo pur essendo orientata nella sua  direzione. L’attività edilizia non viene ostacolata, tutt’altro, ma viene  orientata a non consumare più nuovo territorio. Se è necessario espandere un  abitato, si può “recuperare” terreno agricolo o verde pubblico da un’altra  parte e comunque solo dopo aver “recuperato” tutto il centro storico. Questo è  possibile e regioni più avanzate, in Germania e Svizzera ad esempio, operano  già secondo questi principi. Ci sono realtà nelle valli, piccoli paesi, nei  quali i centri storici sono totalmente abbandonati. Migliaia di metri cubi che  potrebbero utilmente essere recuperati e destinati in parte all’edilizia  abitativa pubblica. Ma non si capisce perché la Provincia, attraverso l’ITEA  privilegi solo le grandi città o i borghi più abitati (è evidente che è lì la  domanda maggiore, ma non è una motivazione sufficiente…) mentre potrebbe  contribuire a rivitalizzare tanti paesi e diverse valli. Vivere nelle valli non  deve essere visto come una penalizzazione: è possibile avere un’elevata qualità  della vita e dei servizi adeguati anche nelle valli e nei paesi più piccoli ed  è quello che la Provincia sta perseguendo da anni cercando di  “decentralizzare”  una parte delle  funzioni di Trento. Ma serve una spinta in più anche sul piano edilizio ed  abitativo. 
                          In caso di edificazione che distrugge terreno agricolo, si  potrebbe pure recuperare il verde con strutture pensili, giardini verticali,  orti,  per non perdere la funzione  drenante del terreno utilizzato. 
                          Anche l’articolo 3 va in questa direzione (privilegiare il  recupero di edifici nei centri storici), con l’aggiunta che in caso di  edificazione di edilizia popolare (case ITEA, ecc.) la licenza deve essere  subordinata alla previsione di parchi gioco per bambini ed orti per  famiglie/anziani. 
                          Anche l’articolo 4 ribadisce la necessità di utilizzare  prioritariamente aree già occupate, utilizzate solo parzialmente o dismesse. 
                          Più complesso l’articolo 5, che nasce dai casi concreti di  Nave San Rocco (costruzione di un asilo in prossimità di una linea ad alta  tensione); dei possibili inquinamenti rilevati in Val di Non a causa  dell’agricoltura intensiva, o meglio, a causa della deriva dei prodotti  fitosanitari impiegati nell’ambito di una frutticoltura intensiva; dei disagi  arrecati alla popolazione del Lomaso dalla presenza di allevamenti intensivi; dai  progetti di nuovi impianti di biocompostaggio o dal loro cattivo funzionamento;  dalla possibile costruzione dell’inceneritore di Trento. La norma intende porre  anche una distanza minima dalle opere sopra menzionate o da talune attività,  come ad esempio lo spargimento dei reflui zootecnici o dei prodotti  fitosanitari, intervenendo anche sulla distanza minima di un possibile  termovalorizzatore dagli edifici abitati. La preesistenza delle norme qui  suggerite avrebbe presumibilmente evitato – o notevolmente ridotto – i problemi  che sono stati sollevati nel corso degli ultimi anni. 
                          Con l’articolo 6 si intende proporre la creazione di una  sorta di “zona cuscinetto” a tutela dei corsi d’acqua che fluiscono dalle aree  protette. Negli ultimi tempi si sono infatti moltiplicate le richieste di nuove  concessioni per derivazioni idroelettriche appena fuori dei confini delle aree  protette. Ciò vanifica parzialmente la funzione di tutela svolta dalle stesse  sui corsi d’acqua se, non appena oltrepassato il “confine” vengono  immediatamente prelevate per funzioni diverse da quelle ecologiche. 
                          L’articolo 7 rinforza infine il divieto di realizzare  qualunque nuovo manufatto, anche pubblico, anche con finalità di pubblico  interesse, all’interno delle aree di riserva integrale di parchi naturali e  delle altre riserve naturali, salvo trattarsi di opere necessarie per la tutela  della salute pubblica, da motivare e documentare. Il divieto varrebbe nel caso  delle riserve integrali, dunque per porzioni molto limitate di territorio, ma avrebbe  ad esempio evitato ogni possibile contenzioso in casi come quello del  collegamento sci-impiantistico tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle  attraverso la riserva integrale dei Laghi di Colbricon nel Parco naturale  Paneveggio-Pale di San Martino. 
            Cons. Roberto Bombarda 
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Disegno di legge 
                        Art. 1 
            Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale  
            4 marzo  2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) 
                          1.           Dopo il  comma 1 dell'articolo 2 della legge urbanistica provinciale è inserito il  seguente: 
"1 bis. In relazione alle finalità indicate nel comma 1,  lettere a) e c), gli strumenti urbanistici previsti da questa legge non  consentono la realizzazione di centrali termonucleari o siti di stoccaggio di  materiale radioattivo di qualsiasi provenienza, fatta eccezione per quello di  uso sanitario o impiegato per esigenze di ricerca scientifica in ambito  universitario o in laboratori di analisi preventivamente autorizzati.". 
                          Art. 2 
            Integrazioni dell'articolo 29  
            della legge urbanistica  provinciale 
                          1.           Dopo la  lettera m) del comma 3 dell'articolo 29 della legge urbanistica provinciale  sono inserite le seguenti: 
"m bis) l'individuazione per ciascun edificio di aree dove  collocare contenitori per il biocompostaggio domestico; 
m ter) l'individuazione di aree prossime agli edifici da  utilizzare per piccoli orti o giardini a beneficio dei residenti;". 
             2.           Dopo il  comma 3 dell'articolo 29 della legge urbanistica provinciale sono inseriti i  seguenti: 
  "3 bis. I piani regolatori generali di nuova  adozione e le varianti dei piani vigenti non possono prevedere ampliamenti  delle aree edificabili se quelle già previste dal piano in vigore non sono  state utilizzate in percentuale pari o superiore al 90 per cento. Se ampliano  le aree edificabili esterne agli insediamenti storici, comunque, devono  prevedere il recupero e la destinazione a uso agricolo, a bosco, a pascolo o a  verde pubblico di altre aree di pari estensione. 
              3 ter. I piani regolatori generali prevedono che fino  al completo recupero del patrimonio edilizio esistente negli insediamenti storici  gli indici edificatori nelle altre zone non comportino la realizzazione di cubature  superiori a un metro cubo per ogni due metri cubi recuperati in edifici  ricadenti negli insediamenti storici. Si considera completamente recuperato il  patrimonio edilizio esistente negli insediamenti storici quando sono stati  interamente ristrutturati almeno il 90 per cento degli immobili. A tal fine  ciascun comune tiene un registro degli immobili ricadenti negli insediamenti  storici, dal quale risultano i volumi non ancora ristrutturati e quelli  progressivamente ristrutturati dopo l'entrata in vigore di questo comma, fino  al completo recupero del patrimonio edilizio esistente." 
            Art. 3 
              Integrazioni dell'articolo 47  
              della legge urbanistica  provinciale 
                          1.           Alla fine  del comma 1 dell'articolo 47 della legge urbanistica provinciale sono inserite  le parole: "Di norma gli alloggi di edilizia abitativa pubblica sono  realizzati acquisendo e ristrutturando edifici ricadenti negli insediamenti  storici." 
                          2.           Dopo il  comma 4 dell'articolo 47 della legge urbanistica provinciale è inserito il  seguente: 
"4 bis. Le aree destinate a nuovi  insediamenti di edilizia abitativa pubblica prevedono spazi adeguati per la  realizzazione di parchi-gioco per bambini e di piccoli orti per i residenti." 
            Art. 4 
            Integrazione dell'articolo 49  
            della legge urbanistica  provinciale 
                          1.           Alla fine  del comma 1 dell'articolo 49 della legge urbanistica provinciale sono inserite  le parole: "A tal fine utilizzano prioritariamente aree già occupate e  utilizzate solo parzialmente o aree produttive dismesse." 
             Art. 5 
            Integrazione dell'articolo 63  
            della legge urbanistica  provinciale 
                          1.           Dopo il  comma 3 dell'articolo 63 della legge urbanistica provinciale sono inseriti i  seguenti: 
"3 bis. Gli strumenti di pianificazione prevedono che non  siano realizzati edifici scolastici o per l'infanzia a distanza inferiore a cento  metri dagli elettrodotti esistenti o da quelli di cui non è previsto lo  spostamento o l'interramento prima dell'utilizzo del nuovo edificio. Inoltre prevedono  che non siano realizzati edifici scolastici o per l'infanzia, case di cura o  case di riposo a meno di cento metri dalle aree agricole coltivate con tecniche  di agricoltura intensiva. Prevedono il divieto di trasformare aree agricole  attualmente non coltivate con modalità di agricoltura intensiva in aree  coltivate con tale modalità, se queste aree sono confinanti con centri abitati  o zone di espansione edilizia già previste dal piano regolatore generale, salvo  che non venga individuata una fascia di rispetto non inferiore a cento metri in  cui non sia prevista la diffusione di prodotti fitosanitari mediante  atomizzatori o apparati simili. 
3 ter. Gli strumenti di pianificazione prevedono il divieto  di realizzare stalle o allevamenti di animali a una distanza inferiore a cinquecento  metri dai centri abitati, di smaltire reflui zootecnici a distanza inferiore a duecento  metri da abitazioni e corsi d'acqua e a cinquecento metri da edifici scolastici,  nei periodi di attività didattica. 
3 quater. Gli strumenti di pianificazione prevedono il  divieto di realizzare impianti per lo smaltimento e la lavorazione dei rifiuti  solidi urbani di qualsiasi tipo, compresi gli impianti di biocompostaggio, a  meno di mille metri da abitazioni o stabilimenti produttivi. Inoltre prevedono  il divieto di realizzare impianti di termovalorizzazione a meno di duemila  metri da abitazioni o da aree protette istituite ai sensi del titolo V della  legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura." 
            Art. 6 
            Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale  
            23  maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste  
            e sulla protezione della  natura) 
             1.           Dopo il  comma 4 dell'articolo 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla  protezione della natura è inserito il seguente: 
  "4 bis. Nei parchi e nelle altre aree protette ai sensi  di questo titolo, e in una fascia di due chilometri attorno ad essi, è vietato  il rilascio di nuove concessioni relative a derivazioni per la produzione di  energia idroelettrica." 
                          Art. 7 
            Integrazione dell'articolo 50 della legge provinciale  
            sulle  foreste e sulla protezione della natura 
                    1.           Alla fine  del comma 3 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle foreste e sulla  protezione della natura sono inserite le parole: "I piani dei parchi e  delle riserve naturali provinciali non possono prevedere la realizzazione di  nuovi manufatti, anche da parte di enti pubblici o con finalità pubblica, nelle  aree di riserva integrale, salvo che si tratti di interventi motivati da  esigenze di tutela della salute o incolumità pubblica." 
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